Ci sono molte aziende italiane che non hanno ancora capito come funziona la legge sulla privacy e
credono di potervi mandare i loro messaggi pubblicitari senza il vostro consenso preventivo, nei
portali erotici oltretutto spesso lo spam proviene dai circoli privati (Club Prive) dove addirittura
ogni forma di pubblicità è vietata al di fuori dei loro associati tesserati.
Il motivo di tanto SPAM è quasi sempre imputabile ad una ignoranza sulle normative in materia di
privacy che unita alla necessità di accaparrarsi facile clientela porta spesso i mittenti a sgradevoli
conseguenze.
Non bisogna avere timore dell'arroganza di aziende che spesso palesano un menefreghismo verso le diffide;
non preoccupatevene perchè c'è il Garante della Privacy che di suo è comunque pronto a intervenire
sanzionando con € 250 per ogni utente oggetto di spam.
Se lo spammer effettua lo spam a fini di profitto, ovvero cerca attraverso lo spam di aumentare la clientela,
questi va a violare anche una norma penale e il fatto andrà denunciato anche all'Autorità Giudiziaria;
ancor più grave è il caso in cui lo spam del mittente sia elaborato a danno di altra attività commerciali
prelevandone gli indirizzi.
Parere del 29 maggio 2003:
Quadro generale delle leggi antispam, ricco di informazioni sui diritti e i doveri di chi manda pubblicità
online. Conferma, fra l'altro, che "non può farsi a meno del consenso ritenendo che i dati personali relativi
all’indirizzo di posta elettronica –e all’indirizzo in particolare- siano “pubblici” in quanto conoscibili
da chiunque."
Comunicato stampa del 3 settembre 2003:
altri chiarimenti antispam, compreso il concetto che "inviare e-mail pubblicitarie senza il consenso del
destinatario è vietato dalla legge. Se questa attività, specie se sistematica, è effettuata a fini di
profitto si viola anche una norma penale e il fatto può essere denunciato all’autorità giudiziaria.
Sono previste varie sanzioni e, nei casi più gravi, la reclusione."
Il 26 marzo 2002:
il professor Rodotà ha multato per la prima volta una società ritenuta colpevole di spam e di non aver
adempiuto alle richieste di cui all'art. 13 della legge 675/96 (ora sostituito come notato sopra).
Segnaliamo il lavoro di
Massimo Cavazzini
dove potrete trarre utili aprofondimenti, il nostro personale Dragon
inoltre è a vostra disposizione per seguirvi nelle denunce di SPAM e qualora provenissero dal prelievo di
indirizzi pubblicati sul nostro portale ad imbastire una denuncia penale e civile presso le Autorità.