In Italia non esiste una legge per definire la pratica del naturismo o nudismo anche
se da tempo è stata presentata una una proposta di legge alla Camera dei Deputati
dall' On. Turroni Sauro.
Se vi apprestate a praticare il naturismo o nudismo in luoghi pubblici sarà bene che
teniate conto che il Codice Penale cita i seguenti articolo:
L’Art. 527 c.p. (Atti osceni) punisce con la reclusione da 3 mesi a 3 anni
"chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni".
L’Art. 110 disciplina il concorso di persone nel reato.
L’art.726 c.p. disciplina il reato contravvenzionale di atti contrari alla
pubblica decenza, punendo con l’arresto fino ad un mese o con l’ammenda da lire
20.000 a lire 400.000 "chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico,
compie atti contrari alla pubblica decenza".
L’art.529 c.p. dispone che, agli effetti della legge penale, si considerano
"osceni" gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il
pudore.
Leggendo quanto contenuto nel Codice Penale se ne deduce che il naturismo o nudismo NON
e' vietato dalla Legge italiana e viene praticato su molte spiagge.
Può tuttavia capitare di venire denunciati per presunta violazione dell'art. 726 del
codice penale, ossia per aver commesso atti contrari alla pubblica decenza.
Se si e' fatto naturismo in un luogo adatto, si hanno ottime probabilità di non subire
nessuna conseguenza purché si prendano adeguate misure.
In questi casi e' essenziale informare le autorità competenti dei sani principi che sono
alla base del Naturismo.
Cosa fare in caso di denuncia
Per prima cosa tenere ben presente che con la denuncia non si e' imputati, ma solo indagati.
Le fasi della denuncia procedono in questo modo:
Indagini
Il PM conduce le indagini preliminari. Chiunque informato sui fatti deve far pervenire
al PM, normalmente per lettera, informazioni ritenute utili sul luogo in cui veniva
praticato il naturismo, in modo da chiarire che si trattava di luogo adatto e in cui il
naturismo era ormai consuetudine.
Rivolgetevi all'Anita che come associazione può essere determinante per poter fornire
nel modo più corretto tutte le informazioni agli inquirenti.
Trasmissione indagini al GIP
Completate le indagini il Pm trasmette gli atti al GIP chiedendo:
archiviazione del caso se ritiene che quanto segnalato non rappresenti reato
decreto penale di condanna se prima della conclusione delle indagini preliminari
si paga una somma che si aggira sulle 250.000 lire si estingue immediatamente il reato
e si evita l'emissione di un eventuale decreto di condanna.
Non conviene però ricorrere a questa possibilità, infatti anche nel peggiore delle ipotesi
si viene condannati a pagare una contravvenzione inferiore.
Vediamo ora più nel dettagio i due casi:
Archiviazione
quando il Gip accetta la richiesta di archiviazione del Pm il procedimento penale
si esaurisce.
E' accaduto, ad esempio, a San Vincenzo (LI) nel 1993 dove le denuncie sono state
archiviate, grazie anche all'intervento dell'Anita, perché il nudismo non è stato
considerato un reato.
Ottenere una copia del decreto di archiviazione è molto importante perché può
risultare utile in casi analoghi.
Decreto penale di condanna
quando il GIP emette un decreto di condanna (di norma 100-200 mila lire, senza la
menzione sul certificato penale).
In questo caso si può accettare di pagare o altrimenti fare opposizione entro 15
giorni e chiedere di essere ascoltati in giudizio.
In udienza dal Pretore viene discussa la vicenda.
E' possibile, anzi quasi certa, l'assoluzione con formula piena, come accaduto nel
1995 a due naturisti denunciati a Guvano, in provincia di La Spezia.